Diritti di impianto e reimpianto: cosa piantare e come muoversi

Al fine di consentire un aumento controllato delle superfici vitate, l'Unione europea mette a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuove superfici vitate per una superficie pari al massimo all'1% delle superfici vitate impiantate. Salvo diverse disposizioni ministeriali le autorizzazioni vengono rilasciate alle singole aziende richiedenti dalla Regione Piemonte entro il 1 agosto di ogni anno sulla base di un elenco fornito dal MASAF. Le autorizzazioni vanno utilizzate nella Regione Piemonte entro 3 campagne dalla data di rilascio ed il vigneto impiantato non va estirpato per un numero minimo di 5 anni. Il mancato utilizzo comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (T.U. GESTIONE AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTO - Entrata in vigore del pacchetto vino al 18 marzo 2026 (Reg. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto l'avvio, dal 1° gennaio 2016, del nuovo sistema di "autorizzazioni" per gli impianti viticoli che prevede il rilascio, previa richiesta, di autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell'1% della superficie vitata nazionale. A partire dal 2018 con il decreto ministeriale n. 935 del 13/02/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 21 marzo 2018 con il n. di protocollo 1-168, sono stati implementati i criteri di ammissibilità e di priorità per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti. Per il 2018 la superficie messa a disposizione per le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti è pari a 6685 ettari, corrispondente all'1% della superficie potenziale italiana dichiarata al 31 luglio della precedente campagna e alle superfici autorizzate che sono state oggetto di rinuncia nel 2017. La superficie nazionale disponibile ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'annualità 2020 è stata determinata con il decreto direttoriale prot. n. Ciao a tutti. Ho un paio di domande sui diritti di reimpianto. Premetto che vorrei impiantare un piccolo vigneto in Abruzzo. Non ho la terra ma sono in procinto di acquistare un terreno di circa 4000 mq. So gia' che per impiantare servono le quote e qui vengono le mie domande.1) Posso acquistare le quote gia' adesso anche se il terreno lo acquistero' dopo, in un secondo momento ?2) Se compro quote Trebbiano Doc posso impiantare, ad esempio, montepulciano Doc. Bisogna fare un comunicazione alla Regione ?3) Dop l'acquisto c'e qualche comunicazione che devo fare per l'impianto del vigneto ? tipo alla Regione o all'Agenzia regionale che si occupa di qeuste cose.Concludo dicendo che non sono agricoltore. Quando compri le quote hai un certo tempo entro cui devi poi piantare altrimenti perdi le quote. Se hai estirpato una tua vigna hai tempo cinque anni per reimpiantare utilizzando le tue quote, se hai acquistato quote da terzi hai due o tre anni (non so di preciso se due o tre) per effettuare l’impianto quindi per la domanda 1 puoi comprarli quando vuoi ma occhio alle tempistiche.Le quote le puoi comprare anche per un vino IGT e poi fare una DOC perché i disciplinari DOC sono più restrittivi degli IGT, ma se non lo fai per la vendita non so bene come funziona: in teoria facendo vino per te non sei obbligato a seguire il disciplinare ne' a registrare il tuo terreno in una specifica denominazione di origine.Le comunicazioni dell'avvenuto impianto credo vadano fatte in provincia ma probabilmente anche in regione è lo stesso.Per i vitigni non cambia nulla perché le quote salvaguardano la produzione e non la tipologia di vino: ad esempio metti che le tue quote di trebbiano DOC consentono la produzione di 100 q/ha vuol dire che puoi piantare montepulciano a patto che adotti un sesto di impanto e una tipologia di allevamento che ti portano a rimanere nel limite dei 100 q/ha. Secondo me ti sbagli.Igt puoi piantare qualsiasi varieta che sia inserita nella lista delle varieta concesse dalla regione. Doc puoi piantare solo quelle varieta con cui si fa il vino doc. Es doc chianti, puoi piantare san giovese al 70% e piu e il resto puoi piantare cabernet fino max al 15% ecc ecc.. poi ovviamente hai vincoli sulla produttività, sul sistema di allevamento, sul numero di gemme ecc. Nel tuo caso non avrebbe senso, ti converrebbe piantare Igt cosi hai piu scelta.non sono sicuro che sia cosi, ma penso proprio di si.. enochris ha scritto:Secondo me ti sbagli.Igt puoi piantare qualsiasi varieta che sia inserita nella lista delle varieta concesse dalla regione. Doc puoi piantare solo quelle varieta con cui si fa il vino doc. Es doc chianti, puoi piantare san giovese al 70% e piu e il resto puoi piantare cabernet fino max al 15% ecc ecc.. poi ovviamente hai vincoli sulla produttività, sul sistema di allevamento, sul numero di gemme ecc. Nel tuo caso non avrebbe senso, ti converrebbe piantare Igt cosi hai piu scelta.non sono sicuro che sia cosi, ma penso proprio di si.. Premetto che su questo argomento non ne sò molto, e quello che dici tu è la prima che sento.. io per certo so che le quote di una denominazione le danno solo se possiedi un terreno dentro la zona della denominazione stessa. La denominazione hai dei limiti ben precisi, stabiliti secondo caratteristiche del suolo, clima ecc.un'altra cosa di cui sono certo è che se hai un terreno con le quote Doc puoi piantare SOLO quei vitigni stabiliti dal disciplinare, e se pianti altri uvaggi le tue quote vengono declassate, ad esempio a IGT. E poi non esiste DOC nebbiolo (vitigno) ma esiste DOC valtellina (zona geografica) DOC nebbiolo langhe (zonageografica) ecc ecc ecc tutte DOC che producono con vitigno nebbiolo.Per il resto non l'ho so. A livello di carte e magheggi vari non l'ho.. enochris ha scritto:Premetto che su questo argomento non ne sò molto, e quello che dici tu è la prima che sento.. io per certo so che le quote di una denominazione le danno solo se possiedi un terreno dentro la zona della denominazione stessa. La denominazione hai dei limiti ben precisi, stabiliti secondo caratteristiche del suolo, clima ecc.Esatto. Ma questo riguarda i disciplinari e non le quote.enochris ha scritto:un'altra cosa di cui sono certo è che se hai un terreno con le quote Doc puoi piantare SOLO quei vitigni stabiliti dal disciplinare, e se pianti altri uvaggi le tue quote vengono declassate, ad esempio a IGT.Anche questo è esatto. SE, e sottolineo se, vuoi fare vini DOC, per forza. Però qua si discuteva se è possibile applicare quote di DOC a vini/terreni che con la DOC non hanno a che fare, o possono averne a che fare ma non si ha l'interesse a farne un vino DOC. E' chiaro che si tratta di uno "spreco" di quote, visto che le hai prese da una zona DOC, ma d'altra parte se vuoi più dei canonici 1000 metri quadri le quote le devi giocoforza avere in mano...enochris ha scritto: E poi non esiste DOC nebbiolo (vitigno) ma esiste DOC valtellina (zona geografica) DOC nebbiolo langhe (zonageografica) ecc ecc ecc tutte DOC che producono con vitigno nebbiolo.Vabbè dai, lo so anche io, sono piemontese!! Era per fare un esempio, la prossima volta usarò la DOC XXX come esempio ok? leorasta ha scritto:enochris ha scritto: un'altra cosa di cui sono certo è che se hai un terreno con le quote Doc puoi piantare SOLO quei vitigni stabiliti dal disciplinare, e se pianti altri uvaggi le tue quote vengono declassate, ad esempio a IGT.Anche questo è esatto. SE, e sottolineo se, vuoi fare vini DOC, per forza. Però qua si discuteva se è possibile applicare quote di DOC a vini/terreni che con la DOC non hanno a che fare, o possono averne a che fare ma non si ha l'interesse a farne un vino DOC. E' chiaro che si tratta di uno "spreco" di quote, visto che le hai prese da una zona DOC, ma d'altra parte se vuoi più dei canonici 1000 metri quadri le quote le devi giocoforza avere in mano...perchè applicare quote doc su terreni con cui la doc non ha niente a che fare?? non capisco il senso...non è facile ottenere quote DOC e penso che siano anche limitate.. che interesse avrebbe il consorzio di tutela nel fornire quote al di fuori della zonazione?? cmq per un privato ,che vuole piantare un vigneto "per uso personale" e senza fini commerciali, secondo me conviene avere delle quote da vino da tavola, senza nessun tipo di vincolo, e poi dentro ci pianti quello che vuoi tu, coltivato come vuoi tu, e con le rese che vuoi tu.repeto che comunque non me ne intendo. Dal 1° gennaio 2016 i primi non esisteranno più La nuova Ocm (organizzazione comune di mercato) per il periodo 2014-2020 ha confermato l’abolizione di tutti i precendenti strumenti di contenimento dell’offerta (Reg. 1308/2013): - quote latte dal 1° aprile 2015; - quote zucchero dal 1° ottobre 2017; - diritti di impianto dei vigneti dal 1° gennaio 2016. Anche la viticoltura apre la strada alla completa liberalizzazione della produzione e finisce un’epoca, durata 30 anni, di rigido controllo degli impianti viticoli. Tuttavia, per questo settore rimane un carattere di eccezionalità nell’ambito della nuova Ocm tramite un certo livello di programmazione dell’offerta; infatti, contemporaneamente all’abolizione dei diritti di impianto dei vigneti dal 1° gennaio 2016, viene istituito un nuovo sistema di autorizzazione all’impianto, che - di fatto - rappresenta una liberalizzazione controllata. La fine dei diritti di impianto Il sistema vigente oggi, è imperniato sul concetto di “diritto di impianto o reimpianto”; esso cesserà ufficialmente di esistere il 31 dicembre 2015 (tab. 1). In sua sostituzione, è previsto un regime transitorio dinamico che può essere attivato a scelta da parte degli Stati membri, chiamato di autorizzazione all’impianto, che avrà una durata dal 2016 al 2030. L’Italia ha deciso di adottare tale regime. Dal 1° gennaio 2016, i viticoltori che vorranno impiantare nuovi vigneti non dovranno più acquistare i “diritti” da un altro produttore che espianta, ma dovranno richiedere l’autorizzazione gratuita, sulla base della disponibilità dei singoli Stati. Questa la novità più rilevante, per i viticoltori, nell’ambito della riforma della Pac 2014-2020. Dal 1° gennaio 2016, i viticoltori che decidono di espiantare un vigneto regolare riceveranno un’autorizzazione all’impianto, che non sarà trasferibile; quindi potranno solamente impiantare il vigneto nella propria azienda, senza possibilità di venderla. Il viticoltore che intende espiantare un vigneto può anche ottenere un reimpianto anticipato di 4 anni, per l’entrata in produzione del nuovo vigneto, prima dell’espianto dell’altro vigneto. Il nuovo sistema di gestione del potenziale produttivo, basato sulle autorizzazioni, a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 2030, metterà fine al sistema dei diritti di impianto dei vigneti con l’obbiettivo di assicurare una maggiore flessibilità alle imprese, ma senza i rischi della temuta liberalizzazione. Crescita dell’1% annuo Dal 1° gennaio 2016, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni gratuite ad impiantare nuovi vigneti per una quota non superiore all’1% annuo del totale vigneto nazionale. Gli Stati membri avranno la facoltà di ridurre questa percentuale e limitarne il rilascio in zone specifiche (vini di qualità), tenendo conto delle raccomandazioni dei Consorzi di Tutela e/o Organizzazione di Produttori. Se le richieste di autorizzazione saranno superiori alla percentuale fissata dell’1%, le autorizzazioni saranno concesse in proporzione e/o in base a criteri di priorità: giovani produttori, requisiti ambientali, ricomposizione fondiaria, sostenibilità economica, incremento della competitività aziendale e di territorio, incremento della qualità dei prodotti a Dop-Igp, aumento della dimensione di aziende piccole e medie. Questa clausola non significa che gli Stati membri possono liberamente ridurre o limitare la concessione di autorizzazioni all’impianto di vigneti; anzi tali politiche restrittive dovranno essere giustificate (es. rischio di offerta eccedentaria o svalutazione dei prodotti a Dop o Igp), al fine di contribuire ad un aumento ordinato degli impianti vitati. Fra diritto e autorizzazione Sia il “diritto” d’impianto che il nuovo sistema di “autorizzazione” hanno la stessa finalità, quella di consentire al soggetto titolare di impiantare un vigneto all’interno di un sistema di contenimento dell’offerta; ciononostante le differenze sono notevoli tra diritto e autorizzazione (tab. 2). Innanzitutto, il diritto è oggi commercializzabile, quindi si può venderlo senza la terra. Questa opzione non è invece prevista nel sistema francese, dove ogni diritto all’impianto è sempre legato a una particella di vigneto. In Italia, il diritto ha quindi un valore di mercato, directly proportional alla domanda e offerta di diritti d’impianto. L’autorizzazione imita lo schema francese: essa viene concessa dall’Autorità pubblica (Stato o Regioni) e non può essere compravenduta neppure a titolo gratuito. Con il nuovo sistema di autorizzazioni, a ogni viticoltore che espianta viene automaticamente concessa la possibilità di richiedere un’autorizzazione per il reimpianto del medesimo ettaro; ma se l’autorizzazione non viene esercitata nella sua azienda, si perde. La grande differenza tra il sistema dei diritti e quello delle autorizzazioni è quindi la commerciabilità, con le sue conseguenze. Il diritto, oltre ad una sua naturale scadenza più ampia rispetto all’autorizzazione (cinqueotto campagne a seconda delle regioni), consentiva innanzitutto più opzioni al produttore: - piantare il vigneto; - vendere il diritto, separatamente dalla terra. Il diritto aveva quindi un suo valore patrimoniale. Cosa succederà ai diritti in portafoglio? Oggi, in Italia, sono in circolazione circa 50.000 ettari di diritti: di questi, il 90% sono detenuti dai produttori, il resto è nelle riserve regionali. La nuova Ocm prevede che tutti questi diritti in portafoglio possano essere convertiti in autorizzazioni nel momento in cui andrà a regime il nuovo il sistema. Dal 1° gennaio 2016, quindi, in Europa non si avranno più diritti, ma solo autorizzazioni; nessuna di queste potrà essere compravenduta e ceduta a terzi. La proroga italiana In sede di negoziato sulla Pac 2014-2020, proprio in considerazione dell’alto numero di ettari detenuti in forma di diritti, l’Italia aveva chiesto e ottenuto una proroga al termine di conversione dei diritti in autorizzazioni. Alla luce della normativa approvata, i produttori potranno chiedere la conversione non entro il 31 dicembre 2015, ma cinque anni più tardi, i1 31 dicembre 2020. Da qui, decorrono tre anni di validità del autorizzazione, per cui il limite massimo per effettuare l’impianto del vigneto autorizzato è il 31 dicembre 2023. Nel frattempo, nel 2018 interverrà la revisione di metà percorso della Pac. Non ci sarà un doppio binario Sempre in sede di negoziato si era ventilata l’ipotesi di una sorta di doppio binario ovvero la possibilità di mantenere in vita il sistema dei diritti vigente, compresa quindi la possibilità della commercializzazione. L’ipotesi del doppio binario (diritti commercializzabili in attesa di convertirli in autorizzazioni), è preclusa e il sistema dei diritti di reimpianto è formalmente abolito il 31 dicembre 2015. Quello che la Commissione concede, in gran sostanza, è solo un lasso di tempo maggiore per dar modo a ogni azienda di valutare il momento più opportuno di convenire il diritto posseduto in autorizzazione. Trascorso infruttuosamente questo tempo, il diritto cocomunque decade ovvero, il 31 dicembre 2020 se il produttore non ha fatto richiesta di conversione, al più tardi il 31 dicembre 2023 se ha fatto richiesta di conversione, ma non ha effettuato l’impianto (e qui si pagherà la relativa sanzione). Bisogna sottolineare che, con il nuovo sistema autorizzativo, il settore viticolo manterrà comunque una forma di regolazione, e sarà l’unico a farlo nell’ambito della Pac, dato che le quote latte e le quote dello zucchero saranno definitivamente abolite. Gli effetti su patrimonio viticolo Il passaggio dai diritti di impianto al sistema delle autorizzazioni avrà un grande impatto sul potenziale viticolo nazionale. Il diritto era una sorta di paracadute per il vigneto Italia: consentiva a chi intendeva smettere l’attività produttiva di cederlo ad altri soggetti intenzionati invece a espandere il proprio vigneto. Questo sistema non faceva crescere il potenziale produttivo, ma ne limitava il depauperamento. Con il nuovo sistema di autorizzazioni, se l’espianto è dovuto a cause economiche o semplicemente all’età avanzata del titolare, quell’ettaro di vigneto andrà perduto per sempre, per due ragioni: - l’autorizzazione è data nominalmente all’azienda e ancorata alla sua superficie, per cui se l’azienda cessa, scompaiono anche le sue prerogative; - la soppressione del regime dei diritti, a partire dal 1° gennaio 2016, comporta la scomparsa delle “riserve”, che avrebbero potuto fungere da centri di raccolta delle autorizzazioni non richieste a seguito di espianto. In Italia, che ha visto e continua a vedere forti erosioni della superficie, il sistema autorizzativo mostra un altro problema. Le autorizzazioni consentono la possibilità di ampliare le superfici a vite degli Stati membri per una quota non superiore all’1% del totale vigneto nazionale. In Italia, il potenziale aumento del vigneto sarebbe di circa 6.000 ettari annui. A ciò si aggiungono i diritti in portafoglio e quelli delle riserve, che ammontano a circa 50.000 ettari; se venissero convertiti e piantati tutti nel giro di due anni, allora entrerebbero anch’essi nel calcolo dell’1%, contribuendo ad aumentare leggermente gli ettari a disposizione. Questa ragione è alla base della scelta del Ministero di sbloccare i diritti detenuti nelle riserve e dall’altra di revocare ove previsti i limiti alla commercializzazione extra regione, consentendo di sfruttare al massimo il meccanismo delle compravendite fino al 31 dicembre 2015. Per l’Italia, a questo punto, si pongono alcuni scenari: - quello peggiore, che vede un’ondata erosiva di ampia portata (negli ultimi dieci anni circa 7-8.000 ettari di vigneto l’anno non più rimpiazzabili dalla compravendita dei diritti), con richieste per nuove autorizzazioni che non arrivano a coprire il massimale dell’1% disponibile; in tal caso il saldo sarebbe zero o addirittura in passivo. - quello migliore, a fronte sempre di estirpi fisiologici per 4-5.000 ettari, di avere richieste che coprono i 6-7.000 ettari disponibili, quindi con un saldo finale di crescita di 2.000 ettari circa. Questo secondo scenario che prevede un saldo positivo tra cessazioni e nuovi impianti si produce se le autorizzazioni hanno un appeal appeal per le aziende. Qui un ruolo fondamentale avrà il meccanismo con cui verranno concesse. I Paesi possono agire in due fasi: per scremare sin dall’inizio le domande, attivando criteri preliminari di ammissibilità, e successivamente - in caso comunque di domande in eccesso - agendo con criteri di priorità. Ricordiamo a questo proposito un dettaglio non trascurabile, che deriva dall’architettura istituzionale della gestione della materia agricola, dove la Costituzione assegna un ruolo centrale alle Regioni. Il sistema autorizzativo dev’essere. quindi, condiviso con le Regioni: è facilmente intuibile che i 6.000 ettari potenziali finirebbero per essere suddivisi tra 21 Regioni e Province autonome che si troverebbero con richieste massicce, e altre invece con richieste inferiori al disponibile. È evidente quindi la necessità di attivare dei meccanismi di compensazione o travaso che allungherebbero in maniera esponenziale i tempi di rilascio delle autorizzazioni. Sistema più rigido Il nuovo sistema delle autorizzazioni permette un incremento delle superfici (1%), ma è più rigido dell’attuale sistema dei diritti di impianto, in quanto: - non consente di concentrare le autorizzazioni là dove servono e in tempi brevi; - non permette l’immediato trasferimento di ettari da zone in crisi a zone in espansione, penalizzando di fatto entrambe; - non garantisce a regioni, zone, aziende che hanno la possibilità di crescere la certezza di avere le risorse per farlo in tempi e quantità sufficienti allo scopo prefisso. Ad esempio, un fenomeno come quello del Prosecco, che ha drenato diritti di reimpianto per 4.000 ettari in 4 anni, non sarebbe più replicabile nelle modalità e nei tempi che lo hanno caratterizzato. Le conseguenze sono molto negative per un Paese come l’Italia, che presenta un panorama vitivinicolo molto variegato: - non avendo più meccanismi di “travaso” tra produttori o “riserve” dove far confluire le autorizzazioni non esercitate a seguito di espianto, non mette al riparo da dinamiche di crisi del sistema produttivo che portino a massicci abbandoni, come verificatosi negli anni recenti; - un saldo negativo tra espianti e nuovi impianti si ripercuote sull’1% della dotazione complessiva di autorizzazioni disponibile l’anno seguente, attivando una sorta di meccanismo involutivo del patrimonio vitato nazionale da cui seems difficile uscire. Per alleggerire gli effetti negativi di questo nuovo sistema, due sono fattori che l’Italia deve valutare con grande attenzione: - i criteri di selezione delle domande; - il soggetto gestore delle concessioni. La scelta dell’Italia di revocare i limiti alla commercializzazione extra regione, consentendo di sfruttare al massimo il meccanismo delle compravendite fino al 31 dicembre 2015, va nella giusta direzione. Questa scelta sarà prevista in un decreto ministeriale di prossima emanazione. Conclusioni I diritti di impianto sono una garanzia della viticoltura di qualità legata al territorio, che ha accompagnato l’espansione delle vendite di vino, con una crescita regolare del vigneto che ha contribuito a mantenere l’equilibrio tra offerta e domanda. L’abolizione dei diritti d’impianto genera conseguenze economiche e sociali gravi per il nostro Paese con rischi di eccedenze di produzione e di delocalizzazione in zone a più alta resa per ettaro. Il vino è il fiore all’occhiello del commercio agroalimentare italiano (4,4 miliardi di euro) con un fatturato di 10,7 miliardi di euro e riveste un ruolo strategico dal punto di vista economico e occupazionale in molte aree del Paese. La gestione degli impianti è importante per tutti i tipi di vino, sia Dop e Igp che quelli senza indicazione geografica; anzi le criticità della liberalizzazione sono ancora più marcate per i vini senza indicazione, in particolare quelli varietali, ai quali non è possibile applicare strumenti aggiuntivi di regolamentazione. Scarica il file: Vigneti, dai diritti alle autorizzazioni Da quest’anno, dunque, i viticoltori che intendono impiantare un vigneto non dovranno più possedere o acquistare i diritti di impianto. Nel precedente regime questa tipologia di viticoltore maturava diritti al reimpianto che poteva vendere a terzi. In caso di mancata richiesta di reimpianto, l’autorizzazione decade e l’ettaro corrispondente viene perso.

mappa delle autorizzazioni viticole in Italia

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